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Agenti e rappresentanti di commercio

Ex albi e ruoli: prorogato al 30/09/2013 l’aggiornamento al Registro Imprese/REA

Rinviata la precedente scadenza del 12 maggio per Agenti d'affari in mediazione; Agenti e rappresentanti di commercio; Mediatori Marittimi; Spedizionieri

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Albi, Ruoli, Elenchi attivi e soppressi: da lunedì 20 maggio 2013 informazioni telefoniche al call center 199505505

Servizio disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17

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L'attività di agente di commercio si intende esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da una o più imprese di promuovere la conclusione di contrattiin una o più zone determinate. 
L'attività di rappresentante di commercio si intende esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da una o più imprese di concludere contratti in una o più zone determinate.

I requisiti per l’esercizio dell’attività di agente e rappresentante di commercio sono:

 

GENERALI:

  • maggiore età;

 

MORALI:

  • godere dei diritti civili;
  • non avere fallimenti in corso;
  • non aver subito condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, l’ordine pubblico, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;  
  • non essere sottoposti a misure di prevenzione contro la delinquenza mafiosa.

 

PROFESSIONALI:

  • possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado con indirizzo commerciale o di laurea in materie commerciali o giuridiche (vedi elenco allegato alla domanda di iscrizione);
  • oppure  esperienza lavorativa di un biennio di attività, nell’ultimo quinquennio, come dipendente con qualifica almeno di concetto (1°, 2°, 3° livello CCNL per Dipendenti da Aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi) e con mansioni di direzione ed organizzazione delle vendite, o viaggiatore piazzista;
  • oppure essere o essere stato per almeno due anni negli ultimi cinque titolare o legale rappresentante di una impresa che ha svolto o che svolge attività commerciale;
  • oppure di essere o essere stato due anni negli ultimi cinque, familiare coadiutore di una impresa che svolge o ha svolto attività commerciale;
  • oppureaver frequentato con esito positivo un corso per agenti e rappresentanti di commercio, riconosciuto dalla Regione o dalla Provincia Autonoma (il corso può essere frequentato in una qualsiasi regione italiana).

 

In caso di Società i requisiti generali, morali e professionali richiesti dalla legge devono essere posseduti da tutti i legali rappresentanti.

 

In provincia di Venezia organizzano corsi i seguenti enti privati:

 

 

  • ENAIP VENETO Unità Operativa di Dolo - tel.: 041 413056 fax.: 041 413064

 

 

 

 

  • VENEFORM - tel.: 041 5040788  fax.: 041 954687

 

INCOMPATIBILITA’
L’attività non può essere ottenuta da chi svolga lavoro dipendente (unica eccezione il dipendente pubblico a non più del 50%), o da chi svolge l’attività di agente d’affari in mediazione.

RICORSI

L’interessato può ricorrere al Ministero dello Sviluppo Economico.

Tutti coloro che, a titolo individuale o in forma societaria, intendono svolgere attività di agente e/o rappresentante di commercio in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge 204/1985 e successive modificazioni.

Svolge attività di agente di commercio la persona o la società che viene stabilmente incaricata, da una o più imprese, di promuovere la conclusione di contratti in una o più zone determinate.

Svolge attività di rappresentante di commercio la persona o la società che viene stabilmente incaricata, da una o più imprese, di concludere contratti in una o più zone determinate.

 

DOMANDA:

Sono iscritto all'ex Ruolo Agenti e Rappresentanti di Commercio ed attualmente esercito l'attività in qualità di (Imprenditore Individuale/Socio di snc/Socio Accomandatario di sas/Amministratore Unico-Presidente del CdA-Consigliere Delegato di società di capitali), sono venuto a conoscenza che, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 26/10/2011, è previsto un aggiornamento della posizione nel Registro delle Imprese/R.E.A..

Cosa devo fare?

RISPOSTA:

Ai sensi dell'art. 10 comma 1 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 26/10/2011, in vigore dal 12/05/2012, le imprese attive ed iscritte nell'ex Ruolo Agenti e Rappresentanti di Commercio alla data del 12/05/2012, devono compilare la sezione "AGGIORNAMENTO POSIZIONE RI/REA" del modello "ARC" (di cui in allegato al Decreto) per ciascuna sede o unità locale e la devono inoltrare per via telematica, mediante l'applicazione ComunicaStarweb, entro un anno dal 12/05/2012, all'ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio nel cui circondario hanno stabilito la sede principale (e all'ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio di ogni unità locale fuori dalla provincia della sede ove si eserciti l'attività), pena l'inibizione alla continuazione dell'attività mediante apposito provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese.

 

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DOMANDA:

Sono iscritto all'ex Ruolo Agenti e Rappresentanti di Commercio ed attualmente non esercito l'attività, sono venuto a conoscenza che, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 26/10/2011, è prevista l'iscrizione in un'apposita sezione del R.E.A..

Cosa devo fare?

RISPOSTA:

Ai sensi dell'art. 10 comma 2 e comma 3 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 26/10/2011, in vigore dal 12/05/2012, le persone fisiche iscritte nel Ruolo Agenti e Rappresentanti di Commercio che non svolgono l'attività presso alcuna impresa alla data del 12/05/2012, devono compilare la sezione "ISCRIZIONE APPOSITA SEZIONE (TRANSITORIO)" del modello "ARC" (di cui in allegato al Decreto) e la devono inoltrare per via telematica, mediante l'applicazione ComunicaStarweb, al R.E.A. della Camera di Commercio entro un anno dal 12/05/2012.  Trascorso inutilmente il termine, l'interessato decade dalla possibilità di iscrizione nell'apposita sezione del R.E.A.. Tuttavia l'iscrizione nel soppresso Ruolo Agenti e Rappresentanti di Commercio costituisce nei cinque anni successivi al 12/05/2012, requisito professionale abilitante per l'avvio dell'attività, previa presentazione della SCIA.

 

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DOMANDA:

Sono iscritto all'ex Ruolo Agenti e Rappresentanti di Commercio; ho cessato l'attività il 30/04/2012, ho presentato domanda di cancellazione della mia impresa individuale dal Registro delle Imprese il 15/05/2012, l'impresa è stata cancellata dal Registro delle Imprese il 18/05/2012.

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto 26/10/2011 cosa devo fare?

RISPOSTA:

Il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 26/10/2011 è entrato in vigore il 12/05/2012, l'attività è cessata il 30/04/2012, in questo caso si applica l'art. 10 comma 2 e comma 3 per il quale le persone fisiche iscritte nel Ruolo Agenti e Rappresentanti di Commercio che non svolgono l'attività presso alcuna impresa alla data del 12/05/2012, devono compilare la sezione "ISCRIZIONE APPOSITA SEZIONE (TRANSITORIO)" del modello "ARC" (di cui in allegato al Decreto) e la devono inoltrare per via telematica, mediante l'applicazione ComunicaStarweb, al R.E.A. della Camera di Commercio entro un anno dal 12/05/2012.  Trascorso inutilmente il termine, l'interessato decade dalla possibilità di iscrizione nell'apposita sezione del R.E.A.. Tuttavia l'iscrizione nel soppresso Ruolo Agenti e Rappresentanti di Commercio costituisce nei cinque anni successivi al 12/05/2012, requisito professionale abilitante per l'avvio dell'attività, previa presentazione della SCIA.

Per informazioni relative al funzionamento e all'utilizzo di ComunicaStarweb:

Call Center Regionale Registro Imprese 199 505 505

Call Center Infocamere 199 502 010

Help Desk Registro Imprese

registroimprese@infocamere.it

ATTENZIONE!

 

IL 12 MAGGIO 2012 E' ENTRATO IN VIGORE IL DECRETO MSE 26/10/2011 - ARC
DA TALE DATA PER LE SEGNALAZIONI CERTIFICATE D'INIZIO ATTIVITA' (SCIA) E PER TUTTI GLI ALTRI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL DECRETO E' OBBLIGATORIO UTILIZZARE IL MODELLO ARC DI CUI IN ALLEGATO AL DECRETO  

 

LA COMPILAZIONE DEL MODULO E L'INVIO AL REGISTRO IMPRESE - REA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI VIA INTERNET MEDIANTE L'APPLICAZIONE  COMUNICASTARWEB 

 

GUIDA A COMUNICASTARWEB

 

GUIDA A COMUNICASTARWEB PER L'ATTIVITA' DI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

 

TUTORIAL CCIAA BRESCIA - IL PASSAGGIO DAGLI EX RUOLI AL RI/REA

 

GUIDA ARC - SCIA E ALTRE PRATICHE - ELENCO DOCUMENTI - REV. 5

 

TITOLI DI STUDIO

 

DICHIARAZIONE EX DATORE DI LAVORO (ART. 4 DECRETO MICA 21/08/1985)

 

DICHIARAZIONE EX DATORE DI LAVORO (ART. 4 DECRETO MICA 21/08/1985) PER INFORMATORE MEDICO SCIENTIFICO

Ultimo Aggiornamento: 15/05/2013

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