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L’istituzione dell’albo dei beneficiari è stata prevista dall’art. 22 della legge 30 dicembre 1991 n.412, successivamente abrogato e sostituito dal d.P.R. 7 aprile 2000 n.118 e prevede l'inserimento nell’albo di tutti i beneficiari di provvidenze di natura economica.
Il d.P.R. 118/2000 precisa che con tale termine devono intendersi “contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica” a carico dei bilanci degli enti e specifica inoltre che tra i soggetti beneficiari delle erogazioni devono comprendersi anche le persone fisiche.
La Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 1992, oltre a stabilire le regole di dettaglio per compilare l’Albo, chiarisce che non vanno indicate “tutte quelle erogazioni corrisposte dalla Pubblica Amministrazione in via generalizzata ed in forza di legge a titolo di previdenza e assistenza sociale”. Pertanto l’Albo deve essere composto esclusivamente dalle erogazioni a terzi di contributi in denaro, con l’esclusione del comparto assistenziale e previdenziale.
L'erogazione di contributi va intesa, in via generale, come corresponsione di denaro a soggetti terzi senza alcuna contropartita diretta, distinguendo pertanto il “beneficiario” dal “fornitore”.
Il Garante per la privacy, nella relazione del 9 febbraio 2005, ha infine escluso l’indicazione nell’Albo dei beneficiari di dati personali (quali ad esempio l’indirizzo, il codice fiscale, o l’importo dell’erogazione) ritenuti non pertinenti ed eccedenti rispetto alle finalità perseguite.
Dal 1° gennaio 2013, l’Albo beneficiari viene rivisto ed aggiornato per contenere anche le informazioni previste dall’art. 18 “Amministrazione aperta” del D.L. n. 83/2012, convertito nella Legge n. 134/2012 e verrà implementato preventivamente a ciascun pagamento.
L’elenco di soggetti che beneficiano di qualsiasi attribuzione economica superiore a € 1.000,00, che non rientrano nell’elenco beneficiari, sono contenute nella sezione Trasparenza valutazione e merito – Amministrazione aperta, del sito.
Le modalità di pubblicazione delle informazioni previste dalla legge sono provvisorie, in quando l'intera disciplina sarà soggetta a riordino da parte del Governo (art.1 comma 35 della legge 6 novembre 2012 n. 190).
Nella colonna "Documenti" sono pubblicati gli elenchi fino all'anno 2012.
Dal 2013 i dati sono disponibili direttamente online cliccando la voce Albo onLine dal sottomenu o dal link presente su Approfondimenti.