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ALBO ARTIGIANI
La tenuta dell' Albo Imprese Artigiane è assicurata dalla Camera di Commercio di Venezia. L’iscrizione all’Albo attribuisce all’impresa la "qualifica" di ARTIGIANA, ed è condizione necessaria per la concessione di agevolazioni, prestiti, finanziamenti a favore di questo tipo di impresa.
L’iscrizione all’Albo comporta, altresì, l’obbligo dell’iscrizione negli elenchi assicurativi per gli artigiani (I.N.P.S.) del titolare dell’impresa, ovvero dei soci partecipanti al lavoro, nel caso di società e degli eventuali collaboratori familiari.
Requisiti per l'iscrizione:
Il 24 marzo 2010 è entrata in vigore la L.R. n. 15 del 4.3.2010 che modifica la L.R. 67/1987 che detta la disciplina dell’artigianato.
Si riassumono di seguito le principali novità introdotte:
Le comunicazioni di iscrizione, modifica e cancellazione così come previsto dalla L.R. n. 15 del 4/3/2010, che modifica la L.R. 67/1987 che detta la disciplina dell’artigianato, entrata in vigore dal 24/3/2010, devono essere presentate esclusivamente in via telematica, sia per le imprese individuali che per le società con le stesse modalità previste dalla Comunicazione unica per la nascita dell’impresa e l’invio deve essere predisposto utilizzando gli applicativi STARWEB, FEDRA (clicca qui per scaricare i programmi) ed altri compatibili.
I modelli vanno firmati digitalmente dal titolare/Legale rappresentante, o dal professionista incaricato o da un procuratore (clicca qui per modello procura).
L’iscrizione decorre dalla data di presentazione della comunicazione, pertanto l’impresa presenta la comunicazione di iscrizione contestualmente all’avvio dell’attività artigiana e non più entro 30 giorni.
La comunicazione di modifica e cancellazione va presentata entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento.
| LEGGI SPECIALI |
Le seguenti attività sono soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
L'esercizio delle suddette attività è subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali. Tali requisiti devono, ai sensi dell'art. 2 c. 4 L. 443/85 essere in capo a:
IMPRESE | SOGGETTI |
| Impresa individuale | IL TITOLARE |
| S.n.c. | UN SOCIO LAVORANTE |
| S.a.s. | UN SOCIO ACCOMANDATARIO |
| SRL unipersonale | IL SOCIO UNICO |
| SRL | UN SOCIO LAVORANTE |
Per le attività sopraindicate oltre ai moduli (I1, I2, S5 e UL) è obbligatorio allegare il modello SCIA per ogni inizio attività, aggiunta attività, nomina o revoca responsabile tecnico a prescindere dal numero degli stessi. In caso di inizio attività o aggiunta attività, la data indicata nel Modulo (I1, I2, S5 e UL) e modello SCIA devono coincidere e deve essere la data di presentazione.
La sola nomina o revoca del responsabile tecnico, senza inizio di nuova attività, può essere presentato entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento.
Si precisa che se cessa il Responsabile Tecnico, che abilitava l’impresa ad una o più attività soggette alla legge e qualora non ne venga contestualmente nominato uno nuovo, le attività devono essere cessate di conseguenza.
ALTRE ATTIVITA' SOGGETTE A RICONOSCIMENTO DI REQUISITI PROFESSIONALI:
ACCONCIATORE
L. 161/63
L. 1142/70
D.G.R. 655/92
Legge 17 agosto 2005, n. 174, nuova disciplina dell'attività di acconciatore, che ricomprende l'attività di barbiere e parrucchiere, recepita dalla Regione con propria normativa.
Legge Regionale 23 ottobre 2009, n. 28 "Disciplina attività di acconciatore"
L' 11 novembre 2009 è entrata in vigore la legge regionale 23 ottobre 2009, n. 28.
Da tale data è venuta meno la funzione di verifica e certificazione dei requisiti professionali di acconciatore da parte delle Commissioni Provinciali dell'Artigianato.
Competente alla valutazione della sussistenza dei requisiti professionali di acconciatore è il Comune dove verrà denunciata l'inizio dell'attività.
ESTETISTA
L. 1142/70
L. 1/90
L.R. 29/91
D.G.R. 655/92
L. 40/2007 Ha convertito con modifiche il Decreto legge 31/1/2007 (Decreto Bersani sulle liberalizzazioni) specificando che l'esercizio dell'attività di acconciatore ed estetista sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività, da presentare al Comune territorialmente competente.
Competente alla valutazione della sussistenza dei requisiti professionali di estetista è il Comune dove verrà denunciata l'inizio dell'attività.
Restano in vigore le norme che prevedono il possesso dei requisiti di qualificazione professionale e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici e igienico sanitari.
L'esercizio delle suddette attività è subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali. Tali requisiti devono, ai sensi dell'art. 2 c. 4 L. 443/85 essere in capo a:
Imprese | Soggetti |
Impresa individuale | IL TITOLARE |
S.n.c. | UN SOCIO LAVORANTE |
S.a.s. | UN SOCIO ACCOMANDATARIO |
SRL unipersonale | IL SOCIO UNICO |
SRL | UN SOCIO LAVORANTE |
Nel caso in cui si richieda di valutare il titolo o l’esperienza professionale conseguita sia in paesi comunitari che extra-comunitari, la relativa domanda va inoltrata al Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica – Ufficio VI - Servizi e Professioni ex DGCC - Via Molise, 2 Roma CAP 00187. tel. 06/47052364 - clicca qui per vedere il sito.
Lo svolgimento di attività plurime
I casi che si possono verificare possono essere di due tipi:
a) svolgimento di attività mista di artigianato e di commercio
b) svolgimento di due attività di natura artigiana nella medesima impresa (attività promiscua).
Con riferimento alla prima ipotesi, va osservato che, laddove l'attività commerciale risulti complementare rispetto a quella artigiana prevalente, non esiste preclusione per l'impresa il riconoscimento di qualifica artigiana.
In alcuni casi non esistono difficoltà anche se l'attività commerciale non è "complementare" con quella artigiana prevalente, ad esempio vendita di giocattoli da parte di una impresa di artigianato artistico, semprechè le due attività possano essere svolte senza compromettere il principio della prevalenza della partecipazione professionale e personale del titolare dell'impresa artigiana rispetto all'organizzazione del processo produttivo.
Nella seconda ipotesi considerata, esercizio di due attività riconducibili alla qualifica artigiana nella medesima impresa da parte dello stesso titolare, si tratta di stabilire anche in questo caso se la prevalenza della partecipazione professionale e personale del titolare dell'impresa rispetto all'organizzazione del processo produttivo relativo alle due attività esercitate possa essere realmente salvaguardata e mantenuta.
In caso di possesso dei requisiti previsti dagli art. 2 . 3 della legge 443/85, hanno l’obbligo di iscriversi all’Albo Imprese Artigiane:
In caso di possesso dei requisiti previsti dagli art. 2 e 3 della legge 443/85, hanno la facoltà di iscriversi all’Albo Imprese Artigiane:
Sono altresì iscrivibili nella Sezione separata dell'Albo Imprese Artigiane:
a condizione che:
Sono iscrivibili all’Albo delle Imprese artigiane i seguenti soci lavoranti:
non sono iscrivibili i soci lavoranti che rivestono la qualifica di soci accomandanti.
N.B. se il titolare o socio è un soggetto extracomunitario, allegare fotocopia del permesso di soggiorno, in corso di validità, rilasciato per un motivo idoneo.
COLLABORATORI FAMILIARI
Sono iscrivibili all’Albo delle Imprese artigiane i seguenti collaboratori familiari parenti entro il 3° ed affini entro il 2°
DITTA INDIVIDUALE | familiari del titolare |
SNC | familiari dei soci lavoranti |
SAS | familiari del socio accomandatario anche se rivestono la qualifica di soci accomandanti |
SRL UNIPERSONALE * | familiari del socio unico |
SRL * | familiari dei soci lavoranti |
(* se svolgono la loro attività nell’azienda in maniera abituale e prevalente, sempreché il lavoro dagli stessi svolto sia coordinato con quello del socio unico, o del socio lavorante nel caso di srl non unipersonale, nell’ambito dell’attività organizzata dell’impresa).
Per gradi di parentela e affinità clicca qui
Sono equiparati:
N.B. se il collaboratore è un soggetto extracomunitario allegare fotocopia del permesso di soggiorno, in corso di validità, rilasciato per un motivo idoneo.
Per approfondimento in materia di extracomunitari clicca qui
Subentro ai sensi art. 5, comma 4, della legge n. 443/1985 (Invalidità, morte, interdizione dell’imprenditore individuale) clicca qui
COSTI
A seguito dell'entrata in vigore della legge regionale n. 15/2010 sono stati modificati gli importi dei diritti di segreteria e bollo dell'albo imprese artigiane
COSTI PER LA COMUNICAZIONE DI ISCRIZIONE | |||
IMPRESA INDIVIDUALE | |||
Adempimento | Diritti di segreteria | Imposta di bollo | Note |
Avvio contestuale dell'attività ed iscrizione all’albo artigiani | € 18,00 | € 17,50 | Per denunce attività regolamentate da leggi speciali (impiantisti, autoriparatori, pulizie, facchinaggio) vanno aggiunti: |
Inizio attività di impresa già iscritta come inattiva al Registro Imprese e senza variazioni | Nessuno | Nessuna | Per denunce attività regolamentate da leggi speciali (impiantisti, autoriparatori, pulizie, facchinaggio) vanno aggiunti: |
Domanda di iscrizione all’Albo artigiani | € 15,00(a) | € 14,62 (3) | Trattasi di domanda iscrizione all’Albo Artigiani:
Per denunce di inizio attività regolamentate da leggi speciali (impiantisti, autoriparatori, pulizie, facchinaggio) vanno aggiunti: |
Domanda di iscrizione all’Albo Artigiani in altra localizzazione diversa dalla sede | € 18,00 | €14,62 (3) | Predisporre: Per denunce attività regolamentate da leggi speciali (impiantisti, autoriparatori, pulizie, facchinaggio) vanno aggiunti: |
| SOCIETA’ |
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Inizio attività con contestuale iscrizione all’Albo artigiani | € 30,00 | € 14,62 | - Per denunce attività regolamentate da leggi speciali (impiantisti, autoriparatori, pulizie, facchinaggio) vanno aggiunti: |
Domanda di iscrizione all’Albo Artigiani | € 15,00(a) | €14,62 | -Trattasi di domanda iscrizione all’Albo Artigiani:
Per denunce di inizio attività regolamentate da leggi speciali (impiantisti, autoriparatori, pulizie, facchinaggio) vanno aggiunti: |
Domanda di iscrizione all’Albo Artigiani in altra localizzazione diversa dalla sede | € 30,00 | € 14,62 (3) | Predisporre: Per inizio attività regolamentate da leggi speciali (impiantisti, autoriparatori, pulizie, facchinaggio) vanno aggiunti: |
COSTI PER LA COMUNICAZIONE DI MODIFICA | |||
IMPRESA INDIVIDUALE | |||
Adempimento | Diritti di segreteria | Imposta di bollo | Note |
Aggiornamento della posizione Registro Imprese | € 18,00 | € 17,50 per modifiche RI, Nessuna per modifiche REA (esempio insegna, aggiunta attività) | Per denunce di inizio attività regolamentate da leggi speciali (impiantisti, autoriparatori, pulizie, facchinaggio) vanno aggiunti: Per nomina responsabile tecnico leggi speciali senza richiedere ulteriori abilitazioni vanno aggiunti € 9,00 per diritti di segreteria (1)
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Unità locale (apertura - chiusura - trasferimento) | € 18,00 | Nessuna | |
Variazione della residenza | Nessuno | Nessuna | |
Comunicazione di: | € 5,00 | Nessuna |
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Comunicazione di | € 5,00 | Nessuna |
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Iscrizione/Cancellazione di collaboratore del titolare | Nessuno | Nessuna |
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SOCIETA’ | |||
Domanda di variazione attività all’Albo Artigiani | € 30,00 | Nessuna | Per denunce di inizio attività regolamentate da leggi speciali vanno aggiunti: |
Comunicazione di: | € 5,00 | Nessuna |
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Iscrizione/Cancellazione di collaboratore del socio partecipante | Nessuno | Nessuna |
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COSTI PER LA COMUNICAZIONE DI CANCELLAZIONE | |||
IMPRESA INDIVIDUALE | |||
Adempimento | Diritti di segreteria | Imposta di bollo | Note |
Domanda di cancellazione dal solo Albo Artigiani | Nessuno | Nessuna | Trattasi di perdita dei requisiti artigiani, rimanendo iscritta al Registro Imprese per la stessa attività Trattasi di cessazione attività artigiana, con contestuale modifica attività Registro Imprese |
Domanda di cancellazione dall’Albo Artigiani | € 18,00 | Nessuna(4) | |
Domanda di contestuale cancellazione Registro Imprese ed Albo Artigiani | Nessuno | € 17,50 | |
SOCIETA’ | |||
Domanda di cancellazione dal solo Albo Artigiani | Nessuno | Nessuna | Trattasi di perdita dei requisiti artigiani, rimanendo iscritta al Registro Imprese per la stessa attività |
Domanda di cancellazione dall’Albo Artigiani | € 30,00 | Nessuna(4) | Trattasi di cessazione attività artigiana, con contestuale modifica/cessazione attività Registro Imprese |
(1) La maggiorazione va versata una sola volta indipendentemente dal numero di preposti/responsabili tecnici nominati
(2) Il pagamento della tassa di concessione governativa va effettuato sul c/c 8003, intestato all’Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara
(3) Parere Agenzia Entrate n. 954 del 19.07.2010
(4) In caso di contestuale richiesta di iscrizione in altra Sezione, è dovuta la relativa imposta di bollo
Legge-quadro per l'artigianato 8.8.85 n.443 (testo aggiornato e modificata dalle leggi 05.03.2001 n. 57 e 20.5.97 n.133 )
Legge -Regionale 31.12.1987 n. 67 (testo aggiornato - v. BUR 10.12.1996) modificata dalla legge regionale n. 15 del 4/3/2010 (v. Bur 9/3/10)
D.P.R. 288/2001 (Regolamento concernente individuazione settori lavorazione artistica e tradizionale e dell'abbigliamento su misura)