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Vigilanza sui Prodotti

Gentile Consumatore,

al fine di agevolare la comprensione delle norme che disciplinano alcune tipologie di prodotti di maggiore uso quotidiano, la Camera di Commercio di Venezia, attraverso questo sito, intende fornire utili e concrete informazioni sui requisiti e sulla sicurezza.

Per la tutela e l’informazione del consumatore, la normativa detta specifiche disposizioni stabilendo che i produttori o i loro rappresentanti, gli importatori ed i distributori, abbiano l’obbligo e la responsabilità di immettere sul mercato prodotti sicuri.

Qualsiasi prodotto destinato al consumatore o da questi utilizzato in condizione di normale uso, non deve presentare alcun rischio per la salute e la sicurezza delle persone, indipendentemente dal fatto che sia  usurato, rimesso a nuovo o che venga usato in maniera impropria.

Un prodotto è considerato sicuro quando rispetta:

  • le norme europee,
  • le norme nazionali,
  • le raccomandazioni della Commissione Europea,
  • i codici di buona condotta in materia di sicurezza.

 

Il produttore, il suo rappresentante o l'importatore è responsabile del danno cagionato dai difetti del prodotto. Questi devono altresì fornire tutte le informazioni utili per la valutazione e la prevenzione di eventuali rischi derivanti dal suo uso.

Nella speranza che il materiale fornito Le sia utile per eventuali prossimi acquisti, La ringraziamo per il tempodedicato e l’attenzione dimostrata.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla scheda "Le attività di accertamento" nel menù a sinistra.

Il livello di gradimento di questa iniziativa (o richiesta informazioni) potrà essere espresso inviando una mail all'indirizzo vigilanza.prodotti@ve.camcom.it o tramite fax allo 041786417

 

U.O. Vigilanza sui Prodotti 

LISTA DEI CONTROLLI ALLE IMPRESE EFFETTUATI DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI VENEZIA

(pubblicata ai sensi  dell’art. 14, comma 2, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35)

Il personale ispettivo camerale svolge le funzioni in materia di Vigilanza Prodotti in qualità di organo di polizia amministrariva ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art.2, 2° co., lett.l) della Legge n. 580/1993 (come modificata dal d.lgs n.23/2010), dell’art.12, 2° comma del d.lgs n. 206/2005 e dall’art. 13 della legge n.689/1981.

Sono di seguito elencate le competenze camerali che comportano controlli presso imprese, con le relative fasi di individuazione delle aziende da controllare nonché i criteri e le modalità di svolgimento dei sopralluoghi.

UNITÀ OPERATIVA VIGILANZA SUI PRODOTTI E LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

ATTIVITA' ISPETTIVE

 1) Controlli sulla conformità alle leggi vigenti dei seguenti prodotti:

(a) sicurezza dei giocattoli rispetto al D. Lgs. 27 settembre 1991, n. 313 (per giocattoli immessi sul mercato prima del 20 luglio 2011) o D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54 (per giocattoli immessi sul mercato dal 20 luglio 2011);

(b) prodotti elettrici/elettronici rispetto alla legge 18 ottobre 1977, n. 791 sulla sicurezza del materiale elettrico e al D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 194 relativo alla compatibilità elettromagnetica;

(c) dispositivi di protezione individuale di prima categoria rispetto al D. Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475;

(d) prodotti generici non oggetto di normative specifiche in materia di sicurezza rispetto alla Parte IV Titolo I del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 “Codice del Consumo”; in particolare sono scelte le famiglie di prodotto oggetto delle norme tecniche i cui riferimenti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea ai sensi della direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti;

(e) prodotti tessili rispetto alla legge 26 novembre 1973, n. 883, al D.P.R. 30 aprile 1976, n. 515, al D. Lgs. 22 maggio 1999, n. 194 e, dal 8 maggio 2012, al Regolamento (UE) n. 1007/2011 del 27 settembre 2011, tutti concernenti le denominazione delle fibre tessili e l’etichettatura di composizione fibrosa dei prodotti tessili;

(f) calzature rispetto al D.M. 11 aprile 1996 relativo all’etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature.

I controlli sono, in linea di massima, eseguiti presso le imprese che fabbricano, importano o commercializzano i prodotti oggetto della vigilanza.

Le imprese da controllare sono estratte dal database del Registro delle Imprese, avendo come chiavi di estrazione:

_ Tipo di localizzazione (sulla provincia di Venezia): Sede di impresa + Unità locale;

_ Importanza attività: Prevalente + Primaria + Secondaria;

_ Stato impresa: Attiva;

_ Attività: individuata con gli opportuni codici ATECO 2007.

Si può dar luogo a controllo anche su segnalazione da parte di terzi, purché la segnalazione sia opportunamente documentata, e in ogni caso dopo una valutazione da parte dell’Ufficio preposto.

Si darà sempre seguito a una richiesta di intervento proveniente dal Ministero dello Sviluppo Economico, titolare della vigilanza sui prodotti elencati.

L’attività ispettiva dell’Unità Vigilanza sui Prodotti può realizzarsi, in determinati casi, in collaborazione con Guardia di Finanza, Carabinieri e Polizia Locale, all’interno di uno specifico Protocollo d’Intesa firmato nel 2011.   

I controlli sono effettuati senza preavviso all’azienda. 

Poiché l’oggetto della vigilanza non sono le aziende ma i prodotti, tutti i prodotti di competenza presenti in un’azienda potranno essere controllati (es. gli occhiali da sole venduti nei negozi di abbigliamento), indipendentemente dal prodotto in relazione al quale è stata estratta.

L’approccio all’impresa controllata è sempre impostato in modo da creare il minor impatto possibile con la controparte e il minor disagio all’attività dell’azienda.

Il controllo si articola in:

_ controllo visivo su 10 prodotti presenti in azienda scelti a caso, verificando i soli aspetti formali;

_ sui prodotti a) – d) può essere svolto un controllo documentale, richiedendo al soggetto responsabile dell’immissione sul mercato la documentazione attestante la conformità del prodotto; quanto fornito viene sottoposto, assieme ad un esemplare del prodotto, ad un organismo autorizzato che ne verifica l’idoneità; in linea di massima questo controllo viene eseguito sui prodotti che hanno evidenziato una non conformità formale in base al controllo visivo;

_ per tutti i prodotti 1) può inoltre essere eseguito un prelievo di un numero adeguato di esemplari al fine di sottoporli a un controllo strumentale da parte di un organismo autorizzato o accreditato; anche in questo caso si privilegiano i prodotti con irregolarità formali.

I controlli su un singolo prodotto riscontrato come non conforme coinvolgono, oltre all’impresa estratta, tutta l’eventuale catena commerciale a monte al fine di accertare le singole responsabilità degli operatori, con particolare riguardo alla posizione dell’impresa che ha immesso il prodotto sul mercato.

2) Controlli sugli obblighi di informazione ai consumatori circa i consumi di carburante e le emissioni di CO2 delle autovetture nuove di cui al D.P.R. 17 febbraio 2003, n. 84, articolata in:

(a) controlli presso i punti vendita;

(b) controlli del materiali pubblicitario pubblicato su giornali e periodici.

3) Attività di verifica del materiale pubblicitario e contrattuale relativo alle proposte di credito al consumatore.

4) Attività di verifica e segnalazione alle autorità competenti di prodotti contraffatti.

____________________________________________________________________________________________

LE ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO 

Il D.Lgs. n. 112/1998, sul conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge n. 59/1997, ha originariamente conferito alle Camere di Commercio le funzioni ispettive in materia di sicurezza dei prodotti, già esercitate dagli ex Uffici Provinciali dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato. Oggi, nell’ambito delle funzioni e dei i compiti di competenza camerale in materia di vigilanza e controllo sui prodotti ai sensi dell’art.2, 2° comma, lettera l) della legge n. 580/1993 (come modificato dal d.lgs n.23/2010), il personale operante nel settore della Vigilanza Prodotti provvede, ai sensi dell’art.12, 2° comma del d.lgs n. 206/2005, all'accertamento delle violazioni di competenza in qualità di organo di polizia amministrativa, operando sia d’ufficio che su denuncia, ed è a tal fine incaricato di assume informazioni e di procede a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica e di procedere a sequestri cautelari ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge n.689/1981. Detto personale provvede altresì alla vigilanza in materia di informazione sui consumi di carburante ed emissioni di CO2 delle autovetture nuove ai sensi dell’art. 10 del DPR n. 84/2003.

Le attività di accertamento della Camera di Commercio ricadono per la maggior parte in settori disciplinati da norme comunitarie.

Sono quattro le politiche comunitarie in cui ricade l’intervento di vigilanza della Camere:

  • ambiente
  • politica dei consumatori
  • mercato interno
  • agricoltur

Ambiente

- Inquinamento atmosferico
Veicoli a motore D.P.R. 84/2003

  • Emissione di CO2 delle autovetture nuove
  • Consumo di carburante delle autovetture nuove

- Energia
etichettatura consumo energetico DPR 783/82
informazione, mediante etichettatura, sul consumo di energia degli apparecchi domestici

Mercato interno
- Sicurezza prodotti- D.Lgs 206/2005-art 102-113
- le direttive di armonizzazione tecnica- vecchio e nuovo approccio-la marcatura CE

  • Giocattoli D.Lgs 313/91
  • materiale elettrico di bassa tensione Legge 791/77
  • dispositivi di protezione individuale D.Lgs 475/92
  • compatibilità elettromagnetica D.Lgs 615/96

Consumatori
- Informazione dei consumatori sui prodotti posti in commercio o servizi offerti

  • etichettatura dei prodotti tessili Legge 883/73 e D.Lgs 194/99
  • calzature DM 11.4.1996
  • credito al consumo D.lgs 141/2010

Agricoltura

  • Restituzione alla produzione nel settore dei cereali (amido, fecole) DM 8.3.2002

Emissioni CO2 e Consumi carburante

Giocattoli

Normativa di riferimento:

Decreto Legislativo 11 aprile 2011 n. 54 - Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli

Decreto Legislativo 27 settembre 1991, n. 313 - Attuazione della direttiva n. 88/378/CEE relativa al ravvicinamento della legislazione degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli, a norma dell’art. 54 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

Dal 21 luglio 2008, è vietata l'immissione sul mercato e la distribuzione di giocattoli contenenti magneti che non recano un'avvertenza riguardante i rischi per la salute e la sicurezza - Decisione della Commissione europea n.329/2008 del 21.4.2008 (in formato pdf 497 Kb)

Altre notizie:

Ministero dello Sviluppo Economico;
U.N.I. Ente Nazionale Italiano di  Unificazione.

 

Prodotti Tessili

Normativa di riferimento:

 Etichettatura Calzature

Normativa di riferimento:

Prodotti Elettrici

Normativa di riferimento:

  • Legge 18 ottobre 1977, n. 791 – “Attuazione della direttiva 72/23/CEE relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione”
  • Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626 – “Attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione”
  • Decreto legislativo 31 luglio 1997, n. 277 – “Modificazioni al d.legislativo 25 novembre 1996, n. 626, recante attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione” 

D.P.I.

Normativa di riferimento:

 CODICE DEL CONSUMO

 

RIFERIMENTI NORMATIVI RELATIVI ALLE FUNZIONI ISPETTIVE CAMERALI IN MATERIA DI VIGILANZA PRODOTTI

LEGGE 29 dicembre 1993, n. 580 (come modificata da d.lgs. 10 febbraio 2010 n. 23)

Articolo 2 – 2° comma: “Le camere di commercio,  singolarmente  o  in  forma  associata, svolgono in particolare le funzioni e i compiti relativi a: […] l) vigilanza e controllo sui prodotti e per la metrologia legale e rilascio dei certificati d'origine delle merci”

Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 – “CODICE DEL COSNUMO

Articolo 12 – 2° comma: “Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689, all'accertamento delle violazioni provvedono d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' presentato all'ufficio della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui vi e' la residenza o la sede legale del professionista.

Legge 24 novembre 1981, n.689

Articolo 13 – 1° e 2° comma: “Atti di accertamento. - Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. - Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.”

Articolo 17 – 3° comma: “Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.” [ufficio della camera di commercio ai sensi dell’art. 12 – 2° co. d.lgs. n.206/2005]

Articolo 17 – 6° comma: “Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'articolo 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente [ufficio della camera di commercio ai sensi dell’art. 12 – 2° co. d.lgs. n.206/2005] a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.”

DPR 17 febbraio 2003, n. 84 [informazioni sui consumi di carburante e alle emissioni di CO2 delle autovetture nuove]

Articolo 10: “Attività di vigilanza – La vigilanza sugli adempimenti previsti dal presente regolamento spetta alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competenti per territorio, che informano periodicamente il Ministero delle attività produttive ai fini del monitoraggio sullo stato di attuazione del programma di informazione di cui al presente decreto, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.”

Ultimo Aggiornamento: 24/04/2013

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